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I Patti lateranensi, firmati l'11 febbraio 1929 dal cardinale Pietro Gasparri e Benito Mussolini, stabilirono il mutuo riconoscimento tra il Regno d'Italia e la Città del Vaticano. Presero il nome del palazzo di San Giovanni in Laterano in cui avvenne la firma degli accordi, furono negoziati tra il Cardinal Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come Primo Ministro italiano. Il rapporto tra stato e chiesa era prima disciplinato dalla Legge delle Guarentigie approvata dal Parlamento italiano il 13 maggio 1871 dopo la presa di Roma.

Il contenuto dei Patti


I Patti sono costituiti da due strumenti diplomatici distinti:
  • un trattato che riconosce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e che crea lo Stato della Città del Vaticano; uno degli allegati a questo trattato è una convenzione finanziaria per ricompensare la Santa Sede delle perdite subite nel 1870.
  • un concordato che definisce le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del Regno d'Italia, sintetizzate nel motto: "libera Chiesa in libero Stato").

Attraverso il concordato il Papa acconsentì di sottoporre i candidati vescovi ed arcivescovi al governo italiano per richiedere ai vescovi di giurare fedeltà allo stato italiano prima di essere nominati, e di proibire al clero di prendere parte alla politica. L'unico vescovo che non è obbligato a giurare fedeltà all'Italia è colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma: il Cardinale Vicario, attualmente Camillo Ruini. Questa eccezione alla regola, prevista dal Concordato, è fatta proprio in segno di rispetto all'indipendenza del Papa rispetto all'Italia. Il suo vicario non dev'essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo di Roma, che è il Santo Padre.

Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul matrimonio ed il divorzio conformi a quelle della Chiesa Cattolica di Roma e di rendere il clero esente dal servizio militare.

I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento di religione di stato in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'insegnamento della religione cattolica tuttora esistente seppure con modalità diverse.

Cenni storici


Gli accordi politici

Non è da tutti saputo che il Concordato tra Stato e Chiesa nel 1929 per la risoluzione della "Questione romana" ebbe il decisivo input soddisfacente per le parti in causa, grazie all'iniziativa di tre zelanti sacerdoti: il Padre Giovanni Genocchi dei Missionari del Sacro Cuore, di Don Giovanni Minozzi fondatore con Padre Giovanni Semeria dell'O.N.M.I. Quest'ultimo riferì che proprio in casa di suoi parenti i tre si riunirono per discutere e studiare la possibilità di trovare una via di uscita per riallacciare le relazioni tra Stato e Chiesa.

Le discussioni e i lavori durarono tre giorni al termine dei quali Padre Genocchi si incaricò di portare all'allora Segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Gasparri, il risultato di tutto quel lavoro.

L'alto Prelato della Curia vaticana rimase "trasecolato" per tale iniziativa personale dei tre sacerdoti. Finalmente il 26 agosto 1926 furono designati ufficiosamente e informalmente due incaricati: uno dal governo Mussolini e l'altro da parte di Papa Pio XI. Per la prima volta figura l'Avvocato concistoriale Francesco Pacelli quale Plenipotenziario per il Vaticano, fratello del futuro Segretario di Stato Vaticano prima, e poi Papa Pio XII.

L'inserimento nella Costituzione

Nel 1946 i Patti, anzichè essere abrogati, furono riconosciuti costituzionalmente nell'art.7 ed equiparati sul piano sostanziale alla nuova figura giuridica delle Intese per una piena libertà religiosa. Con tale operazione, tuttavia, la dottrina giuridica si è chiesta che tipo di forza avessero i Patti come fonte del diritto, dato che avrebbero dovuto avere forza costituzionale. La situazione si è districata notevolmente dopo la sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio-1 marzo del 1971, che pone i Patti lateranensi tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, vale a dire che le disposizioni dell'atto non hanno la stessa natura delle norme costituzionali, ma hanno un grado di resistenza maggiore rispetto alle fonti ordinarie. Pertanto, a meno che non contrastino con i principi supremi dell'ordinamento, le disposizioni dei Patti lateranensi devono essere modificate col procedimento ordinario nel caso ci sia mutuo consenso fra Stato e Chiesa, con il procedimento aggravato proprio delle leggi costituzionali nel caso sia lo Stato unilateralmente a modificare il testo dell'atto, ma non sono tuttavia (a differenza delle Intese) sottoponibili al sindacato di costituzionalità.

La revisione del 1984

Il Concordato (ma non il Trattato) fu rivisto, dopo lunghissime e difficili trattative, nel 1984, fondamentalmente per rimuovere la clausola riguardante la religione di stato della Chiesa Cattolica in Italia. La revisione che portò al nuovo Concordato venne firmata a Villa Madama, a Roma, il 18 febbraio dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede. Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come otto per mille. Inoltre, per quanto riguarda la celebrazione del matrimonio, si stabilirono le clausole da rispettare perché un matrimonio celebrato secondo il rito cattolico possa essere trascritto dall'ufficiale di stato civile e produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano; non è cioè necessaria una doppia celebrazione (civile e religiosa).

Il dibattito politico sul Concordato


Recentemente il concordato è stato messo in discussione da alcune forze politiche, in particolare dal partito della Rosa nel Pugno. Secondo queste critiche i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica dovrebbero essere nuovamente rivisitati in diversi punti in modo da renderli ulteriormente liberi.

Non può essere proposto un referendum per l'abolizione del concordato o delle leggi collegate ad esso perché non sono ammessi, nel nostro ordinamento, referendum riguardanti i trattati internazionali. Anche una proposta di legge popolare per l'abolizione del concordato è ugualmente inammissibile perchè la legge ricade in una dei casi previsti dall'articolo 80 della Costituzione.

Per la modifica del concordato senza l'accordo della Santa sede è necessario il procedimento di revisione costituzionale, che prevede il voto dei due terzi delle camere o la necessità di referendum confermativo.

Voci correlate


Collegamenti esterni


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