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In diritto si definisce negozio giuridico l'atto di autonomia privata (dichiarazione di volontà) diretto ad uno scopo pratico riconosciuto dall'ordinamento e ritenuto meritevole di tutela, cui l'ordinamento ricollega effetti giuridici conformi, idonei a proteggere ed assicurare il raggiungimento dello scopo pratico.

L'articolo 1325 del cod. civ. elenca 4 elementi essenziali del contratto: l'accordo tra le parti (altrimenti definito come manifestazione di volontà), la causa (ragione essenziale del negozio, e occorre che sia lecita e degna di tutela), l'oggetto e la forma.

Il negozio giuridico è detto unilaterale quando è costituito dalla dichiarazione di volontà o dal comportamento negoziale di una sola parte, bilaterale o plurilaterale quando è costituito dalle dichiarazioni di volontà di due o più parti.

Il nostro codice civile non fa menzione della categoria, la quale comunque è generalmente accettata in dottrina e la cui disciplina si fa risalire alle norme sui contratti presenti nel titolo II del libro IV del codice civile. Il problema principale di diritto positivo italiano è, da un lato, stabilire quali atti siano negozi giuridici (ad es. controverso è se lo sia la procura), dall'altro, una volta stabilito che un atto è un negozio giuridico, comprendere con esattezza quali conseguenze abbia tale qualificazione. L'articolo 1324 del codice civile, infatti, estende a tutti gli atti unilaterali tra vivi, in quanto compatibile, la disciplina del contratto, e poiché alcuni atti unilaterali tra vivi sono di sicuro negoziali, ci si potrebbe chiedere se e in quale misura ereditino la disciplina di quell'istituto. L'articolo 1334 stabilisce che tali atti producono effetto dal momento che pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. Sulla base di questo articolo è possibile distinguere tra negozi recettizi (ossia indirizzati a terzi) e negozi non recettizi. Il negozio unilaterale si perfeziona con la semplice emissione della dichiarazione; ne consegue che la recezione da parte del terzo è essenziale esclusivamente sul piano degli effetti. È ammessa la revoca della dichiarazione recettizia a patto che pervenga al destinatario prima della dichiarazione stessa, mentre, a differenza di quanto accade per proposta e accettazione contrattuale, è del tutto irrilevante la morte o l'incapacità sopravvenuta. L'articolo 1335 disciplina la c.d. presunzione relativa di conoscenza in base alla quale la dichiarazione si reputa conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che quest'ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Il negozio unilaterale necessita della forma scritta qualora sia collegato ad una vicenda rientrante nella previsione dell'articolo 1350 e non quando produca immediatamente uno tra gli effetti previsti dal predetto articolo.

Voci correlate


Bibliografia


diritto civile

Rechtsgeschäft | Negocio jurídico | 法律行為 | Negócio jurídico | 法律行為

 

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