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Con il termine diritto comunitario, un tempo diritto delle Comunità Europee, s'identifica l'insieme di norme relative all'organizzazione e allo sviluppo dell'odierna Unione Europea, in origine denominata appunto Comunità Europea. L'insieme di tali norme non si inquadra all'interno del diritto internazionale pubblico. Infatti, sebbene condivida con quest'ultimo il carattere di "sovranazionalità", allo stesso tempo se ne distacca per la presenza al suo interno, di una serie di elementi tipici del diritto "nazionale" ed "interno". Ad esempio, nel diritto comunitario è presente un vero e proprio sistema sanzionatorio in caso di non osservanza delle sue norme. Soprattutto, v'è la possibilità che destinatari delle norme di questo ordinamento siano anche i privati e non solo gli Stati Membri dell'Unione. Tali caratteristiche evidenziano quindi come, il "Diritto Comunitario", si ponga in posizione mediata fra il diritto "internazionale" ed il diritto "nazionale", rappresentando una sorta di tertium genus a sé stante.

Tale connotato è rafforzato dal fatto che gli Stati membri hanno trasferito all'Unione Europea, in determinate materie, una parte delle proprie prerogative e della propria sovranità normativa interna. Così, in queste materie, gli Stati nazionali non possono più emanare normative diverse da quelle dell'Unione.

Cenni storici


Nella storia dell'Unione Europea, dalla nascita delle prime forme embrionali quali la CECA e poi la CEE, non esisteva un vero e proprio diritto comunitario, in quanto le varie comunità erano regolate da semplici trattati e, nei vari organi, si adottavano soluzioni soltanto di tipo raccomandatorio e all'unanimità.

Un vero è proprio diritto comunitario sorge con l'adozione da parte degli stati membri del metodo comunitario, a discapito del metodo tradizionale che era stato seguito dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e che pur aveva dato numerosi risultati. Il sistema comunitario prevede:

  • la prevalenza degli organi di individui, che sostituisce in un certo senso la rappresentanza passata.
  • principio maggioritario, che sostituisce quello dell'unanimità e rende più efficaci gli organi della comunità
  • potere di adottare atti vincolanti, e non solo di natura raccomandatoria
  • adozione di un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità, per controllare appunto tali atti vincolanti

Fonti del diritto comunitario


Il diritto comunitario si distingue in:
  • Diritto comunitario originario: composto da
    • Trattati istitutivi delle Comunità Europee e degli atti di modifica successivi (protocolli).
    • Principi generali di diritto
      • Principio di non discriminazione: desunto dall'art.12 TCE, vieta le discriminazioni in base alla nazionalità, e dal 13 per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali
      • Principio di libera circolazione
      • Principio della tutela giurisdizionale
  • Diritto comunitario derivato:
    • Regolamenti: atti generali ed astratti, direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri a tutti i soggetti;
    • Direttive: atti che vincolano gli stati membri al raggiungimento dei risultati per i quali sono state emanati, lasciando a questi la scelta dei mezzi giuridici più idonei con i quali raggiungerli. Le direttive, in genere, non sono direttamente applicabili e obbligatorie negli stati membri. Esistono comunque dei casi in cui si ritiene che ciò avvenga: quando impongano un obbligo meramente negativo e non necessitino, quindi, di norme applicative, quando si limitino a chiarire norme già presenti nei Trattati, quando impongano obblighi chiari, precisi ed incondizionati (direttive dettagliate o self executing) ossia lascino agli stati uno spazio discrezionale minimo o nullo nella scelta delle modalità per raggiungere il risultato voluto. Si ritiene che, nel caso delle direttive dettagliate, l'efficacia diretta avvenga solo in senso verticale, ossia nei rapporti tra soggetti privati ed amministrazioni pubbliche. La giurisprudenza comunitaria esclude, al contrario, un'applicabilità orizzontale, nei rapporti tra privati;
    • Decisioni: atti con portata individuale, indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e obbligatori soltanto per i destinatari;
    • Raccomandazioni: atto non vincolante diretto a sollecitare il destinatario ad adottare un determinato comportamento;
    • Pareri: atto non vincolante destinato a fissare il punto di vista della istituzione che lo emette, in ordine a una specifica questione.
    • Atti atipici

Delle varie fonti, solo le prime tre sono atti vincolanti, e solo le prime due atti normativi, mentre gli altri sono rispettivamente atti non vincolanti e atti amministrativi.

Siccome l'ordinamento comunitario riconosce soggette giuridici non solo gli Stati membri, ma anche i soggetti definiti come tali negli ordinamenti interni di questi, le fonti comunitarie hanno una dimensione internazionale e una interna: del primo tipo sono i rapporti che l'ordinamento comunitario pone a capo degli Stati e della Comunità, che si presentano in maniera unitaria; del secondo i rapporti che coinvolgono soggetti degli ordinamenti interni di uno o più Stati. Si definiscono rapporti orizzontali, quelli del secondo tipo che interessano due privati, rapporti verticali che interessano un privato e un soggetto pubblico.

Sui rapporti enunciati, la Comunità interviene in vari modi. Per quel che riguarda i regolamenti, essendo direttamente applicabili negli Stati membri, opera un effetto di sostituzione nei confronti delle norme interne contrastanti, ma il diritto comunitario può anche dettare una normativa che impedisca il proliferare o l'applicazione di norme contrastanti, in quel che viene chiamato effetto di opposizione.

Collegamenti esterni


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